Sovvenzioni a costi fissi (Fixkostenzuschuss) e risarcimento del fatturato “Lockdown” (Lockdown-Umsatzersatz)

Sovvenzioni a costi fissi I e II 800.000

  1. Una sintesi delle sovvenzioni per i costi fissi fase I (Fixkostenzuschuss I):

Il governo austriaco ha messo insieme un pacchetto d’aiuti di 38 miliardi di euro per far fronte alle gravi conseguenze economiche della crisi ”Corona“. Una parte di questo pacchetto è il fondo d’aiuto Corona (Corona-Hilfsfonds), che consiste da un lato in garanzie di prestiti statali e dall'altro in sovvenzioni per i costi fissi. Le sovvenzioni per i costi fissi fase 1 devono essere concesse in conformità con il decreto riguardante le sovvenzioni per i costi fissi (Gazzetta ufficiale federale austriaca [Bundesgesetzblatt] II, n. 225/2020) del Ministero federale delle finanze (BMF). Il decreto sul risarcimento del fatturato ”Lockdown“ (Verordnung über die Gewährung eines Lockdown-Umsatzersatzes; Gazzetta ufficiale federale II, n. 467/2020) ha introdotto un sostegno alle imprese durante il periodo di "Lockdown".

 

  1. Che cosa sono le sovvenzioni per i costi fissi fase I?

Le sovvenzioni per i costi fissi sono un contributo diretto e immediato a copertura dei costi fissi per le società che subiscono perdite di fatturato a causa della diffusione di Covid-19. La domanda di sovvenzione per i costi fissi per il periodo dal 16 marzo 2020 al 15 settembre 2020 può essere presentata a partire dal 20 maggio 2020 (Fase I). Dal 16 settembre 2020 è possibile presentare la domanda di sovvenzione per i  costi fissi per il periodo dal 6 giugno 2020 al 15 marzo 2021 (Fase II).

  1. Quali sono i prerequisiti per richiedere una sovvenzione per i costi fissi I?

Le società con sede (Sitz) o stabilimento (Betriebsstätte) in Austria che hanno costi fissi derivanti da un'attività operativa in Austria sono eleggibili. Le società devono essere state economicamente "sane" prima della crisi ”Corona“ e devono aver subito una perdita di fatturato di almeno il 40% (Fase I) o del 30% (Fase II) durante la crisi ”Corona“. Un altro prerequisito è che le società hanno adottato misure ragionevoli per ridurre i costi fissi da coprire con la sovvenzione a costi fissi.

 

Le società del settore finanziario regolamentate, ad esempio gli istituti di credito, le compagnie di assicurazione, le società di investimento e altre imprese finanziarie, non sono eleggibili per queste sovvenzioni. Sono inoltre escluse le imprese che avevano più di 250 dipendenti il 31 dicembre 2019 e che hanno licenziato più del 3% dei loro dipendenti nel periodo in esame invece di fare lavoro a orario ridotto (Kurzarbeit) dopo lo scoppio della crisi COVID-19 (un’eccezione può essere concessa su richiesta).

  1. Quali obblighi devono assumersi le società?

Le società devono avere cura di preservare i posti di lavoro e adottare misure ragionevoli per preservare i posti di lavoro e ridurre i costi fissi. Le distribuzioni di utili (Gewinnausschüttungen) ai proprietari devono essere adeguate alle circostanze economiche. Ad esempio, le decisioni sul pagamento dei dividendi e degli utili sono vietate dal 16 marzo 2020 al 16 marzo 2021. Nella domanda di sovvenzioni a costi fissi deve essere inoltre confermato che nel 2020/21 non sarà effettuato alcun pagamento di bonus ai membri del consiglio di amministrazione (Vorstände) o ai direttori commerciali (Geschäftsführer) superiore al 50% del loro pagamento di bonus per l'anno amministrativo precedente. In ogni caso, la sovvenzione ai costi fissi non può essere utilizzata per pagare bonus ai membri del consiglio di amministrazione o ai direttori commerciali.

  1. Quali sono i costi fissi?

In particolare, quali vengono rimborsati:

          • affitti per locali commerciali e locazioni direttamente connessi all'attività commerciale della società;
          • premi di assicurazione aziendale;
          • interessi pagati su prestiti e crediti;
          • la componente di costo del finanziamento delle rate di leasing;
          • diritti di licenza d'esercizio;
          • le spese per l'elettricità, il gas e le telecomunicazioni;
          • perdita di valore dei beni deperibili o stagionali, a condizione che perdano almeno il 50% del loro valore a causa della crisi COVID 19;
          • Le prestazioni assicurative che coprono questi costi fissi in caso di evento assicurato sono dedotte da tali costi fissi.

Nuovo nella fase II:

          • detrazione per l‘usura (ammortamenti, svalutazioni) e spese frustrate;
          • ammortamenti fittizi per beni mobili
  1. A quanto ammonta la somma delle sovvenzioni per i costi fissi fase I?

Nella Fase I, la sovvenzione per i costi fissi è graduata e dipende dalla perdita di della società:

          • 40-60% di perdita: 25% di risarcimento
          • 60-80% di perdita: 50% di risarcimento
          • 80-100% di perdita: 75% di risarcimento
          •  

La sovvenzione per i costi fissi può essere richiesta per un massimo di tre mesi consecutivi nel periodo dal 15 marzo 2020 al 15 settembre 2020 ed è limitata ad un massimo di 90 milioni di euro per società.

 

Nella fase II, la sovvenzione per i costi fissi viene calcolato in modo lineare (in caso di perdita di fatturato di 35% si riceve un risarcimento di 35% dei costi fissi) e non graduato! Inoltre, la sovvenzione è già concessa a partire dal 30% di perdita di fatturato e può essere il 100%.

 

La sovvenzione per i costi fissi può essere applicata per un massimo di sei mesi consecutivi nel periodo dal 6 giugno 2020 al 15 marzo 2021. Se è già stata richiesta una sovvenzione per i costi fissi nella fase I, i periodi selezionati nella fase II devono seguire direttamente i periodi della fase I.

È inoltre nuovo che, se il fatturato annuo nell'ultimo anno fiscale è stato inferiore a 100.000 euro, si può applicare come costo fisso un'aliquota forfettaria del 30% della perdita di fatturato.

Il limite massimo di sovvenzione nella fase II è di 5 milioni di euro per società.

  1. Richiesta ed erogazione della sovvenzione per i costi fissi

La sovvenzione per i costi fissi può essere richiesta tramite FinanzOnline. Le domande devono includere una presentazione dei costi fissi e delle perdite di fatturato effettivamente sostenute. L'importo della perdita di fatturato e dei costi fissi deve essere confermato da un commercialista/revisore di bilancio prima della presentazione. La sovvenzione per i costi fissi viene erogato in tre tranche nella fase I. Nella fase II è prevista l'erogazione in due tranche.

 

  1. Una sintesi delle sovvenzioni per i costi fissi fase II 800.000 (Fixkostenzuschuss II 800.000):

 

  1. Che cosa sono le sovvenzioni per i costi fissi fase II 800.000 (Fixkostenzuschuss II 800.000)?

Come la sovvenzione per costi fissi fase I, la sovvenzione per i costi fissi fase II è una sovvenzione per coprire i costi fissi per le aziende, le quali subiscono una perdita di fatturato a causa della diffusione di Covid-19. Le sovvenzioni possono essere concesse per un massimo di dieci periodi di riferimento tra il 16 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Le domande per il pagamento della prima tranche possono essere presentate a partire dal 23 novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, quelle per il pagamento della seconda tranche dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

  1. Quali sono i prerequisiti per richiedere una sovvenzione a costi fissi fase II 800.000?

A beneficiarne saranno le aziende con sede o stabile organizzazione in Austria, e con costi fissi correnti derivanti da un'attività operativa in Austria. Specificamente verranno sostenute le aziende che hanno subito una perdita di fatturato di almeno del 30% a causa della crisi Covid-19.

 

Come anche nel caso della sovvenzione per i costi fissi fase I, la domanda è subordinata alla condizione che le aziende richiedente abbia adottato misure ragionevoli per ridurre gli attuali costi fissi da coprire con la sovvenzione per i costi fissi.

 

Tuttora le aziende e società del settore finanziario regolamentato, come ad esempio gli istituti di credito, le assicurazioni, le società di investimento e altre società finanziarie, non hanno diritto a queste sovvenzioni. Sono inoltre escluse le imprese che il 31.12.2019 avevano più di 250 dipendenti e che hanno licenziato più del 3% dei loro dipendenti nel periodo di riferimento invece di ricorrere alla possibilità del lavoro a tempo parziale dopo lo scoppio della crisi COVID 19 (l'esenzione può essere concessa su richiesta).

  1. Quali sono i costi fissi?

I costi fissi da rimborsare sono sostanzialmente gli stessi di quelli già coperti dalla sostituzione delle sovvenzioni per i costi fissi fase I (vedi punto A.4.). Tuttavia, sono state effettuate le seguenti modifiche alla sovvenzione a costi fissi I:

 

          • Gli onorari dell'amministratore delegato di un azionista-amministratore (a meno che non sia assicurato ai sensi della Legge austriaca generale sulla sicurezza sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG) per un importo fino a EUR 2.666,67 possono essere richiesti anche alle società nella forma giuridica di una società di capitali.
          • I costi fissi da rimborsare comprendono ora anche gli ammortamenti, gli ammortamenti fittizi per i beni mobili e le spese frustrate.
          • Possono essere applicate le spese di personale necessarie per mantenere un funzionamento minimo.
          • Le rate del leasing vengono completamente coperte. 

 

  1.  Come viene calcolato l'importo della perdita di fatturato?

 

Per il calcolo della perdita di fatturato possono essere selezionati fino a dieci dei seguenti periodi di riferimento:

 

          • Periodo di riferimento 1: dal 16 settembre 2020 al 30 settembre 2020;
          • Periodo di riferimento 2: ottobre 2020;
          • Periodo di riferimento 3: novembre 2020;
          • Periodo di riferimento 4: dicembre 2020;
          • Periodo di riferimento 5: gennaio 2021;
          • Periodo di riferimento 6: febbraio 2021;
          • Periodo di riferimento 7: marzo 2021;
          • Periodo di riferimento 8: aprile 2021;
          • Periodo di riferimento 9: maggio 2021;
          • Periodo di riferimento 10: giugno 2021.

 

La perdita di fatturato viene calcolata determinando la differenza tra il totale dei fatturati nei periodi coperti dalla domanda e il totale dei fatturati nei rispettivi periodi comparativi nel 2019.

 

Le domande possono essere presentate per un massimo di dieci periodi di riferimento. I periodi di riferimento devono essere selezionati in modo tale che tutti i periodi di riferimento siano collegati temporalmente o che vi siano due blocchi di rispettivi periodi di riferimento collegati temporalmente. È ammesso un intervallo di tempo tra due blocchi di periodi di riferimento.

  1. A quanto ammonta la somma per le sovvenzioni per i costi fissi?

La base per il calcolo del tasso di sostituzione della federazione (Bund) nella fase 2 è la diminuzione del fatturato (almeno del 30%). Il limite inferiore dell'importo della sovvenzione è di 500 euro, il limite superiore è di 800.000 euro.

 

Il tasso di sostituzione corrisponde alla percentuale di perdita di fatturato (può arrivare fino al 100%). Ciò significa che se le vendite diminuiscono dell'85%, l'85% dei costi fissi viene sostituito.

 

Se il fatturato annuale fosse inferiore a 120.000 EUR nell'ultimo anno fiscale, un importo forfettario del 30% del fatturato perso potrebbe essere utilizzato come indennità di costo fisso (massimo 36.000 EUR).

 

L'importo massimo (800.000 euro) deve essere ridotto da altre sovvenzioni approvate sulla base del quadro temporaneo degli aiuti da parte della Unione Europea (ad es. garanzie al 100%). Per novembre 2020 e inizio dicembre, le sovvenzioni per i costi fissi verranno interrotte se l'azienda ha ricevuto un rimborso delle vendite per questo periodo. La compensazione per le vendite deve essere richiesta prima della concessione del sussidio per i costi fissi.

 

 

  1. Come vengono presentate le domande e il pagamento della sovvenzione?

 

  1. Riguardo al pagamento della sovvenzione

 

La domanda di sovvenzione viene presentata tramite FinanzOnline. Il pagamento corrispondente viene effettuato in due tranche, che devono essere richieste separatamente: 

 

  • La prima tranche può essere richiesta nel periodo dal 23 novembre 2020 al 30 giugno 2021 e comprende l'80% dell'importo previsto da versare;
  • la seconda rata può essere richiesta nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e copre in linea di principio il 20 %.

 

 

  1. Per richiedere la prima tranche

 

Le domande devono includere una presentazione dei costi fissi e delle perdite di fatturato effettivamente sostenute. La perdita di fatturato e i costi fissi devono essere stimati nel modo più preciso possibile. La perdita di valore dei beni stagionali, se non può ancora essere determinata, così come i costi del consulente fiscale, non sono ancora presi in considerazione.

 

Domanda di sovvenzione: la regola generale è che la domanda deve essere presentata da un consulente fiscale, da un revisore dei conti o da un commercialista. Quest'ultimo deve confermare e contribuire all'ammontare della perdita di fatturato e dei costi fissi.

 

Domanda di sovvenzione per un importo massimo di 36.000 euro: la domanda deve essere presentata da un consulente fiscale, revisore dei conti o contabile, sia per la prima che per la seconda tranche.

 

Domanda di sovvenzione nell'ambito del regime forfettario: L'azienda può (ma non deve) presentare essa stessa entrambe le tranche.

 

Domanda di sovvenzione nel corso della prima tranche da 36.000 a 100.000 euro: La conferma del consulente fiscale, del revisore dei conti o del contabile può essere limitata alla conferma della plausibilità della perdita (stimata) di fatturato e dei costi fissi (stimati).

 

c. Per richiedere la seconda tranche:

 

Le correzioni del contenuto della domanda (ad esempio per tener conto del livello effettivo dei costi fissi e della perdita di fatturato nei periodi di osservazione, inclusa la svalutazione dei prodotti stagionali, altri contributi, etc.) devono essere effettuate al più tardi al momento della richiesta della seconda tranche. Quando si richiede la seconda tranche, i periodi di riferimento selezionati possono ancora essere modificati.

Risarcimento del fatturato a causa del “Lockdown” II (Lockdown-Umsatzersatz II)

 

Per sostenere l'economia austriaca, il ministro federale delle finanze ha emanato il decreto sulla concessione di risarcimento del fatturato a causa del “lockdown” II per le imprese indirettamente colpite dal ”lockdown” (Gazzetta ufficiale federale II n. 71/2021) come successore del  decreto del 23 novembre 2020 sulle direttive per la concessione di risarcimento del fatturato a causa del “lockdown” da parte dell’Agenzia Federale di Finanziamento COVID-19 S.r.l

della Repubblica federale d'Austria (COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH - COFAG).

 

Informazione di base sul risarcimento del fatturato a cause del Lockdown:

 

  1. Quali sono le aziende beneficiarie?

 

Le imprese le cui industrie sono direttamente o indirettamente colpite dai regolamenti COVID-19 sono menzionate di seguito (definizione ÖNACE umsatzersatz.at/oenace).

Si è direttamente colpito quando si è indirettamente colpito in modo significativo dai decreti Austriaci COVID-19 (COVID-19-SchuMaV, 2° COVID-19-SchuMaV, 3° COVID-19-SchuMaV e/o dal COVID-19-NotMV).

 

Ulteriori prerequisiti sono che la società abbia la propria sede o una stabile organizzazione in Austria e che svolga in Austria un'attività operativa che generi un reddito da lavoro autonomo (Art. 22 della Legge Austriaca sull'imposta sul reddito (Einkommenssteuergesetz - EStG) o un'impresa commerciale (Art. 23 EStG).

 

Non hanno diritto al risarcimento del fatturato a causa del “lockdown” le imprese che:

 

  • non hanno ancora generato fatturato prima del 1° dicembre 2020;
  • per i quali è pendente una procedura di insolvenza;
  • i quali nel periodo di osservazione danno il preavviso di licenziamento ai dipendenti (sono comunque innocui: il decorso del tempo, lo scioglimento consensuale, la dissoluzione da parte del dipendente, il licenziamento, il recesso anticipato del dipendente, la risoluzione durante il periodo di prova) oppure
  • entità vigilate nel settore finanziario.

 

  1. Sono compatibili il lavoro a tempo ridotto (Kurzarbeit) ed il risarcimento del fatturato?

 

SÌ, il lavoro a tempo ridotto ed il risarcimento del fatturato sono compatibili. Questo regolamento si applica indipendentemente dal numero di dipendenti e dalle dimensioni dell'azienda.

 

 

 

 

  1. Periodo di osservazione per il risarcimento del fatturato a causa del “lockdown” II

Il periodo di osservazione per il risarcimento del fatturato a causa del “lockdown” II include il periodo, durante il quale il richiedente è indirettamente colpito in modo significativo da un decreto COVID-19 (COVID-19-SchuMaV, 2. COVID-19-SchuMaV, 3. COVID-19-SchuMaV, COVID-19-NotMV). La fine del periodo di osservazione è il 31 dicembre 2020. Il risarcimento del fatturato è concesso per la perdita di fatturato durante questo periodo, ma il diritto non prevale durante il periodo in cui la sovvenzione a costi fissi o il bonus per la perdita di vendite vengono stata richiesti . Novembre o dicembre 2019 saranno utilizzati come base di valutazione per il calcolo del risarcimento del fatturato.

 

  1. Quota del risarcimento del fatturato a causa del “lockdown”

 

Le attività direttamente colpite dal ”lockdown”, compresi i servizi legati al corpo (ad es. i parrucchieri), ricevono il 50% del risarcimento del fatturato.

 

Nel caso delle società di vendita al dettaglio, il risarcimento del fatturato viene scaglionato in base al gruppo con

il 12,5%: ad es. la vendita al dettaglio di autoveicoli, mobili o elettrodomestici;

il 25%: ad es. la vendita al dettaglio di articoli in metallo, libri o articoli sportivi, e

il 37,5%: ad es. la vendita al dettaglio di fiori, scarpe o abbigliamento.

(L'elenco completo della categorizzazione del commercio al dettaglio è disponibile al seguente link: https://www.umsatzersatz.at/wp-content/uploads/2020/12/Handelskategorisierung.pdf).

 

Inoltre, il risarcimento del fatturato è limitato ad un importo massimo di 800.000 euro per azienda, in conformità con le linee guida della Commissione Europea. L'importo minimo del risarcimento del fatturato è di 2.300 euro, ma sia l'importo massimo di 800.000 euro che l'importo minimo di 2.300 euro possono essere ridotti da alcune sovvenzioni Covid-19 ricevute. I seguenti sussidi riducono l'importo massimo erogabile:

 

  • Covid-19 garanzie su prestiti al 100 per cento non ancora rimborsati
  • Covid-19 sovvenzioni da parte delle regioni, comuni o fondi economici e turistici regionali;
  • Alcune sovvenzioni Covid-19 del Fondo di sostegno alle organizzazioni non profit.

 

  1. Richiesta di risarcimento del fatturato II

 

Il risarcimento del fatturato può essere richiesto sulla piattaforma FinanzOnline dal 16 febbraio 2021 fino al 30 giugno 2021 al più tardi. La domanda può essere presentata dall'imprenditore stesso, ma anche da consulenti fiscali, revisori di bilancio o contabili.

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