COVID-19- lavoro a orario ridotto
Una delle novità nel diritto del lavoro, che fù introdotta a causa della “crisi del corona”, riguarda la disposizione che consente il lavoro ad orario ridotto COVID-19. L'obiettivo è quello di evitare i licenziamenti, riducendo temporaneamente l'orario di lavoro e quindi garantendo l'occupazione dei lavoratori anche durante la crisi.
Indipendentemente dal settore o dalle dimensioni dell'azienda, è possibile per tutte le aziende che si sono trovate in difficoltà finanziarie a causa dell'attuale pandemia, richiedere il modello di lavoro a orario ridotto in modo rapido e non burocratico. Solo il governo federale, le regioni, le persone giuridiche di diritto pubblico, i partiti politici, le associazioni di comuni e gli enti locali sono esclusi dalla regolamentazione del sostegno da parte del Servizio del mercato del lavoro. Inoltre, sono escluse anche le imprese che hanno dovuto presentare domanda di insolvenza e che sono in procedura di fallimento o di ristrutturazione.
Il modello di lavoro a orario ridotto Corona, introdotto a marzo, ha dimostrato la sua validità negli ultimi mesi e ha contribuito ad assicurare molti posti di lavoro. Il lavoro a tempo ridotto attualmente in vigore (fase 2) sarà continuato per tutte le aziende fino al 30. 9. 2020.
Dopodiché, il lavoro a orario ridotto Corona sarà prolungato per altri 6 mesi dall'1. Ottobre 2020 al 31. Marzo 2021 (Fase 3) Le parti sociali hanno concordato questo modello successivo con il governo federale. Occorre tenere conto di quanto segue:
Contenuto del regolamento:
a. Procedura di richiesta (estensione)
Si può presumere che, come già avvenuto per la fase 2, si dovrà tenere conto di un certo tempo di attesa per la richiesta/estensione del lavoro a tempo ridotto per il modello successivo (fase 3 del lavoro a tempo parziale). Nella fase 2, questo tempo è stato di 4 settimane per quanto riguarda la notifica all'AMS dell'intenzione di prolungare. L’inizio della fase 2 è avvenuto, massimo 4 giorni dopo la fine della fase 1 ed il termine per la presentazione delle domande è scaduto al più tardi 3 settimane dopo l'inizio della fase 2.
b. Perdita di ore lavorative
Dopo che tutti i dipendenti hanno ridotto il tempo di ferie residue e gli straordinari, è possibile una perdita di ore lavorative di almeno il 10% e un massimo del 90% del normale orario di lavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo per la durata del lavoro a orario ridotto. È possibile anche una perdita completa (100%) delle ore di lavoro. L'unico fattore decisivo è che il dipendente abbia lavorato almeno il 10% del suo normale orario di lavoro per l'intero periodo di media.
NUOVO a partire dalla fase 3:
- 30% invece del 10% di orario di lavoro minimo (sottoquotazione possibile con l'accordo delle parti sociali)
- 80 % invece del 90 % Tempo di lavoro massimo
- 6 mesi Periodo di calcolo
NUOVO a partire dalla fase 3:
La "tassa di garanzia" calcolata viene calcolata in modo dinamico, vale a dire che gli aumenti del contratto collettivo, salti biennali ecc.…, vengono tenuti da conto.
e. Licenziamento e obbligo di tenere:
Durante il lavoro a tempo ridotto, i dipendenti interessati godono di una protezione di base contro il licenziamento. In via eccezionale, tuttavia, il Servizio del mercato del lavoro (AMS) può anche approvare un licenziamento durante il lavoro a tempo ridotto. Il modulo campione della Camera di Commercio prevede un ulteriore periodo di tenere (per il periodo dopo il lavoro a tempo ridotto) di un mese.
f. Disponibilità all’istruzione/formazione tramite aggiornamenti
Una novità, a partire dalla fase 3, è la volontà obbligatoria di sottoporsi ad un’ulteriore formazione nell'AMS nel periodo di tempo libero retribuito per i dipendenti. Ciò significa che i dipendenti devono essere disposti a seguire un'ulteriore formazione durante il lavoro a tempo ridotto se l'azienda offre tale formazione.